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Postilla » Diritto » Il Blog di Guido Scorza » privacy » Luce verde del Garante Privacy alla firma grafometrica in banca

27 marzo 2013

Luce verde del Garante Privacy alla firma grafometrica in banca

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E’ lecito e non contrasta con la disciplina sulla privacy l’utilizzo da parte degli istituti di credito di tablet e firma grafometrica in agenzia al fine garantire una più sicura identificabilità del correntista e migliorare il livello di servizi offerto a quest’ultimo.

Con un parere, rilasciato nelle scorse settimane, il Garante per la tutela dei dati personali e la riservatezza ha dato il via libera ad un progetto della Unicredit S.p.A. – pioniera della digitalizzazione del rapporto tra banca e clienti – avente per oggetto l’introduzione, nelle proprie agenzie, di un tablet sul quale i clienti che lo vorranno [n.d.r. la nuova modalità di erogazione del servizio sarà, almeno inizialmente facoltativa] dovranno apporre la propria firma grafometrica, lasciandosi così identificare e venendo così “autorizzati” a firmare digitalmente – mediante il ricorso ad una distinta ed autonoma firma digitale da remoto – richieste e documenti loro sottoposti dalla banca.

Una nuova piccola rivoluzione all’insegna della smaterializzazione nel sistema bancario.

Meno file, meno carta e più sicurezza sull’identità del correntista allo sportello.

Vantaggi che il Garante per la privacy sembra aver ben compreso tanto da ritenere che il loro perseguimento giustifichi l’utilizzo dei dati grafometrici dei clienti.

Alla base del parere del Garante, tuttavia, più che il giudizio comparativo tra i benefici perseguiti e la modesta esposizione a rischio del diritto all’identità personale dell’interessato, sembrano esservi le importanti e rigorose garanzie offerte dall’istituto di credito in termini di modalità e finalità del trattamento.

Innanzitutto, i dati grafometrici – nel sistema Unicredit – hanno esclusivamente la funzione di consentire l’autenticazione del correntista e non vengono, in alcun modo, associati ai singoli documenti da quest’ultimo firmati e/o, comunque  utilizzati nell’ambito del servizio di firma, erogato dal certificatore che non vi ha accesso né ne dispone.

A parte questo, i dati grafometrici raccolti attraverso i tablet in agenzia, vengono immediatamente crittografati attraverso uno speciale algoritmo che non consente, in alcun modo, un processo inverso, ovvero il ritorno ai dati grafometrici “in chiaro”.

La banca, dunque, tratta, effettivamente, i dati grafometrici, per pochi istanti, sostanzialmente solo nella fase della raccolta ed acquisizione, per poi trasformarli rapidamente in dati non più qualificabili quali dati biometrici.

Questo uno dei passaggi del parere nel quale il Garante riassume le proprie conclusioni, a proposito della sussistenza, nel caso di specie, del requisito della “continenza” del trattamento effettuato rispetto allo scopo perseguito e della idoneità delle garanzie di sicurezza adottate da Unicredit: “Per quanto attiene, poi, all’osservanza dei princìpi di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), vale sottolineare che il sistema descritto, alla luce delle dichiarazioni rese, risulta preordinato all’acquisizione delle sole informazioni  pertinenti rispetto alla finalità di autenticazione degli interessati. Inoltre, il servizio appare configurato, sulla base degli elementi forniti, per raccogliere un numero circoscritto di informazioni (in tal senso, cfr. il modello di informativa prodotto dalla società), non risultando peraltro il sistema, nelle prospettate modalità di configurazione –tali, secondo la società, da non consentire, in nessun caso, l’acquisizione di informazioni relative allo stato di salute degli interessati– predisposto per l’acquisizione di dati ultronei rispetto a quelli necessari ai fini dell’autenticazione.

Sotto il profilo della sicurezza dei dati trattati, si può ritenere che l’immediata cifratura delle informazioni biometriche degli interessati (attraverso una chiave a sua volta cifrata), l’impiego di canali di trasmissione dei dati anch’essi cifrati e l’utilizzo di procedure di autenticazione e di registrazione degli accessi costituiscano misure idonee ai sensi degli artt. 31 e ss. del Codice. Inoltre, anche il fatto che i dati biometrici non risiederanno, neanche per periodi limitati, sui tablet (cfr. Progetto SignPad del 25 giugno 2012) e che i template, non riversibili nell’originario dato biometrico, verranno conservati in database appositamente “dedicati” –misure tali, unitamente a quelle già menzionate, da far ritenere come remoto il rischio di eventuali operazioni indebite sui dati biometrici degli interessati– induce a considerare il prospettato trattamento, sul piano della sicurezza, come conforme alla disciplina del Codice.”

A questo punto, nessuna sorpresa e nessuna paura se, domani, in agenzia, anziché la solita biro ed il tradizionale foglio di carta in duplice copia, troveremo un tablet ed un pennino per farci riconoscere e operare con la nostra banca.

Sarà solo un segno in più, dei tempi che, per fortuna, cambiano sotto lo sguardo attento, rigoroso ma aperto al progresso ed alla digitalizzazione del Garante Privacy.

Letture: 8153 | Commenti: 5 |
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5 Commenti a “Luce verde del Garante Privacy alla firma grafometrica in banca”

  1. Luce verde del Garante Privacy alla firma grafometrica in banca | Guido Scorza | Internet, diritto e politica dell'innovazione scrive:
    Scritto il 28-3-2013 alle ore 01:55

    […] qui su […]

  2. Paola Malavolta scrive:
    Scritto il 6-5-2015 alle ore 23:28

    Buonasera,
    la firma su tablet sarà un segno dei tempi che cambiano, ma a seguito di esperienza negativa con la firma grafometrica, preferisco la ricevuta cartacea.

  3. Giuseppe scrive:
    Scritto il 19-4-2019 alle ore 20:03

    Anche io preferisco prelevare i MIEI soldi di certa lecita provenienza e CUSTODITI dalla banca, non sono un riciclatore di denaro, nella maniera che preferisco, anche perché nel mio contratto di firma grafometrica (aperto controvoglia perché, SALVO ERRORI, ho interpretato come necessario, “dal giorno tot…” per continuare il rapporto di conto corrente, l’adesione a tale contratto di firma grafometrica, leggendo una delle modifiche unilaterali inserite in allegato all’estratto conto come comunicazioni alla clientela).
    Però, il mio contratto di firma grafometrica, riporta chiaramente come clausola la mia possibilità di, volendo, chiedere di firmare anche su modulo cartaceo, in alternativa alla firma grafometrica, se io lo ritenga opportuno.
    Però, alcuni impiegati, dicono che ciò non sia possibile: mostrando fotocopia di tale clausola del contratto ad un impiegato, al quale avevo chiesto di firmare sul cartaceo e che mi aveva detto che non era possibile salvo estinguere il rapporto di firma grafometrica, questi, indispettito, mi ha detto di non essere tenuto a leggere alcunché ed ha appallottolato la mia fotocopia del contratto gettandola nel cestino!
    Inoltre, per fare operazioni di cassa, si formano file piuttosto lunghe e, alcuni impiegati, alle lamentele, rispondono dicendo che “l’Azienda mette a disposizione i mezzi per prelevare (bancomat ecc.)”; quindi…
    IL FATTO E’ CHE, TUTTE LE BANCHE SEMBREREBBERO ADEGUARSI A TALE METODICA E, QUINDI, NON MI SEMBREREBBE, SALVO ERRORI, UTILE DISDIRE IL CONTO CORRENTE PER APRIRLO IN ALTRA BANCA… SALVO, NATURALMENTE, DIMOSTRANDO LA LEGITTIMITA’ DELLA PROVENIENZA DEI SOLDI, E SE LA SPESA NECESSARIA LO GIUSTIFICA, CORRERE IL RISCHIO DI CUSTODIRLI IN CASA PROPRIA IN CASSAFORTE! QUESTO, PERO’, VALE SOLO PER CHI ABBIA TANTI SOLDI, ANCHE PER PAGARSI UNA GUARDIA ARMATA CHE LO ACCOMPAGNI E GLI CUSTODISCA CASA! TUTTO CIO’ E’ EQUO? COSA DICE IL GARANTE DELLA PRIVACY?

  4. Giuseppe. scrive:
    Scritto il 20-4-2019 alle ore 00:57

    Segno dei tempi che cambiano… in peggio, secondo la mia personale opinione di chi non ama affidare la propria sicurezza a qualcosa di per lui incontrollabile e non comprensibile; tenendo anche conto che, fortunatamente,almeno per ora, ancora non sarebbe obbligatorio detenere computers, smartphone, cellulari e altre, per come le vedo io da vecchio e stanco non amante di tali tecnologie, sgraditissime cose; specie, se, poi, di fatto IMPOSTE DALL’ALTO DA QUALCUNO CHE DOVREBBE SOLO CUSTODIRE I TUOI SOLDI E LASCIARTI LIBERO DI SENTIRTI TRANQUILLO, A TUO GIUDIZIO, SUL COME PRELEVARLI!
    Comunque sia, qualsiasi moneta o modo virtuale di prelievo e uso dei miei soldi e del mio conto corrente lo vedo, a torto o ragione (ma vorrei rimanere tranquillo e libero di usare i miei soldi come meglio credo, dato che sono di lecita provenienza), come “UNA PORTA APERTA SUL MIO CONTO CORRENTE”!
    Viva il vecchio modo di far banca; quando, almeno, all’epoca, difficilmente fallivano!
    Effettuare divisione tra banche e banche d’affari, altro che bailin e firme grafometriche!

  5. Giuseppe scrive:
    Scritto il 24-4-2019 alle ore 19:37

    Se i ladri non esistessero, io non aprirei mai un conto in banca, visti gli scarsi interessi che le banche ti danno e le limitazioni alla tua libertà di prelievo. Limitazioni forse superiori a quelle previste per legge per i pagamenti in contanti, perché un conto è prelevare in quantità che vuoi e “come” vuoi i tuoi soldi lecitamente guadagnati e solo “custoditi” dalla banca (non c’è, quindi, essendo solo “custoditi” un trasferimento”degli stessi), altro conto è spenderli, doverosamente, nei limiti di contanti previsti per legge.
    Ci si potrebbe, quindi, chiedere: “se i ladri siano funzionali alle banche?”, dato che, se i ladri non esistessero io, i MIEI soldi, me li terrei comodamente in casa, come previsto e non vietato da nessuna legge se lecitamente guadagnati?

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