16 gennaio 2013
Calcio sul web: tanta confusione, pochi diritti e molta ingiustizia
Sta facendo discutere sul web la decisione dei Giudici del Tribunale di Milano di ordinare il sequestro preventivo di una decina di siti internet attraverso i quali gli utenti italiani hanno, sin qui, avuto accesso gratuito alle partite di calcio del campionato di serie A in diretta streaming.
Come di consueto in queste circostanze, addetti ai lavori e non, si sono divisi tra innocentisti e colpevolisti o meglio tra quanti sostengono che i giudici abbiano preso una macroscopica cantonata e quanti, invece, ne difendono l’operato e, anzi, in cuor loro, probabilmente si augurano che tanti altri magistrati seguano l’esempio dei colleghi milanesi.
Chi ha ragione e chi ha torto? Ammesso, naturalmente, che si possa – sulla base delle regole oggi vigenti – dare torto o ragione a qualcuno?
C’è, innanzitutto, una premessa da fare.
Decisioni come quella appena assunta dal Tribunale di Milano si prendono sulla base delle regole vigenti che siano giuste o sbagliate, legittime o illegittime.
Che, quindi, in ipotesi, i giudici abbiano fatto bene il loro lavoro non significa, necessariamente, che il quadro normativo attuale sia il migliore possibile e che non ci si debba sforzare di evidenziarne i limiti e di cambiarlo.
Ma cominciamo dal principio ovvero da una delle questioni sulle quali – specie tra gli addetti ai lavori – si sta facendo, davvero, tanta confusione e poca informazione.
Sulla partita di calcio, intesa come sequenza di azioni di calciatori che interagiscono con il pallone, cercando di segnare un goal e/o di evitarlo, non insistono diritti d’autore.
E’ un punto fermo sul quale è davvero inutile perdere tempo in chiacchiere.
Lo hanno detto, a più riprese, i giudici di ogni ordine e grado.
Una partita calcio – salvo malaugurate ipotesi di calcio-scommesse – non ha una trama predefinita, non è il risultato dell’ingegno di un autore [n.d.r. al massimo dipende dal genio di un calciatore ma questa è un’altra storia] e, soprattutto, si snoda lungo un “percorso narrativo” sempre diverso che risponde, unicamente, alle regole del gioco.
Sbagliano, quindi, i giudici quando, davanti ad una partita di calcio parlano di diritto d’autore.
Ma attenzione perché questo non significa, automaticamente, che provvedimenti come quello adottato nei giorni scorsi dal Tribunale di Milano sia sbagliato e non avrebbe dovuto essere adottato.
Sulle partite di calcio, infatti – a torto o a ragione – insistono speciali diritti di proprietà intellettuale che, nel caso della disciplina italiana, hanno origine nel D.Lgs. 9-1-2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, attraverso il quale il legislatore ha dettato una disciplina speciale della materia, costituendo, ex lege, un insieme di “diritti audiovisivi” sulle partite di calcio.
Tali diritti, alla stregua di quanto previsto dalla medesima disciplina, durano cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento, e comprendono:
1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell’evento, in qualunque luogo in cui l’evento si svolga;
2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell’evento;
3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall’avente diritto in uno Stato membro;
4) il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l’evento;
6) l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;
7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo.
Si tratta di diritti speciali e diversi ancorché corrispondenti, nella sostanza, a quelli d’autore e connessi di cui alla legge sul diritto d’autore che, tuttavia, il legislatore ha attribuito, in via esclusiva, in contitolarità, agli organizzatori della competizione e degli eventi, riconoscendo altresì, a questi ultimi, egualmente in via esclusiva, la legittimazione ad agire a loro tutela.
Sbagliano, a mio avviso – ma questa è un’opinione e non un dato di fatto come quanto scritto sin qui – i Giudici quando ipotizzano che Mediaset, in quanto semplice emittente televisiva, possa vantare dei diritti d’autore (o connessi) sulle riprese delle partite di calcio.
Non credo sia così.
Su una partita di calcio insistono diritti di proprietà intellettuale ma non diritti d’autore né principali, né connessi ed è davvero difficile sostenere che la ripresa di una partita che non è un’opera dell’ingegno possa considerarsi un’opera dell’ingegno.
Sarebbe come pretendere di considerare un’opera dell’ingegno la foto di un oggetto di per sé non protetto dal diritto d’autore.
Che poi la diffusione online di una partita di calcio se vi si procede senza autorizzazione della Lega sia comunque illecita è circostanza probabilmente vera – che ci piaccia o no – è un altro discorso.
C’è però, tra i tanti, un “ma” più grande degli altri: il legislatore – e non certo i giudici – non dovrebbe riconoscere alla Lega un diritto di proprietà intellettuale tanto ampio e lucrativo senza obbligarla a che le partite di calcio siano disponibili, legittimamente, su tutte le piattaforme, incluso il web.
E’ davvero inaccettabile che si creino artificiali ed artificiosi diritti di privativa intellettuale su uno sport ormai divenuto, specie in Italia, un fenomeno sociale senza eguali, e che, contemporaneamente non ci si preoccupi di stabilire che i titolari siano tenuti a garantire l’accesso alle partite a tutti ed a condizioni di mercato eque e non discriminatorie.
Scritto il 17-1-2013 alle ore 04:16
[…] legale della vicenda, di non competenza di questo blog, rimando alla discussione che è scaturita dall’articolo ,scritto dall’Avvocato, Dottore di ricerca in informatica giuridica Guido Scorza. Ritengo […]
Scritto il 22-1-2013 alle ore 15:01
[…] prevalente della giurisprudenza sul tema del diritto d’autore, anche se non mancano le perplessità, come evidenziate dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nel […]