12 aprile 2010
La Corte Costituzionale sul software libero
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 122 del 26 marzo 2010, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 127 Costit. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alla Legge Regionale Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009, recante “Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione”, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale legge.
Nell’impugnare la citata legge regionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva rilevato come attraverso essa la Regione Piemonte avesse travalicato la propria potestà legislativa, invadendo quella del legislatore statale.
In particolare, secondo la difesa erariale, con la legge 9/2009, la Regione Piemonte avrebbe, innanzitutto, inteso sottrarre il “software a codice sorgente aperto” dall’ambito di applicazione di talune disposizioni contenute nella disciplina nazionale sul diritto d’autore riconoscendo, tra l’altro, a chiunque il diritto di modificare qualsivoglia programma per elaboratore a prescindere dall’autorizzazione dell’autore.
Sempre secondo l’avvocatura dello Stato, inoltre, attraverso la citata legge, la Regione avrebbe dettato disposizioni destinate ad incidere sulla disciplina della concorrenza di competenza esclusiva, per contro, del legislatore nazionale.
I Giudici della consulta hanno accolto le censure a proposito del rapporto sussistente tra limpugnata legge regionale e la disciplina sul diritto d’autore ma respinto quella relativa al denunziato travalicamento, da parte della Regione, della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di disciplina della concorrenza e del mercato.
In Rete si è scritto che con la Sentenza, la Corte avrebbe sancito la legittimità di previsioni di legge che stabiliscano il principio della preferenza del software c.d. libero in sede di gara ma, a ben vedere, i giudici della Consulta sembrano piuttosto essersi limitati ad affermare che, nel caso di specie, il legislatore regionale non ha travalicato i limiti della propria potestà legislativa, sconfinando in quella statale.