• CATALOGO
  • LIBRI
  • CODICI
  • RIVISTE
  • SERVIZI ON LINE
  • ELEARNING
  • EBOOK
  • APP
  • BANCHE DATI
  • SCUOLA DI FORMAZIONE
  • SOFTWARE
 

Tech & Law

Il Blog di Guido Scorza

  • Home
  • Profilo
  • Contatti
  • Archivio
Postilla » Diritto » Il Blog di Guido Scorza » Diritto civile » L’interessato ha diritto a ricevere copia della telefonata al call center

26 ottobre 2009

L’interessato ha diritto a ricevere copia della telefonata al call center

Tweet

Con un provvedimento del 9 luglio scorso pubblicato sulla newsletter del 9 ottobre il Garante per la Privacy ed il trattamento dei dati personali ha accolto il ricorso di un consumatore che gli aveva chiesto di ordinare a Telecom Italia S.p.a. di porre a sua disposizione copia della registrazione di una telefonata ad un call center di quest’ultima nell’ambito della quale il ricorrente avrebbe prestato alla Telecom il consenso all’attivazione di uno speciale servizio telefonico.

La compagnia telefonica, nel corso del procedimento, si era difesa sostenendo che, a suo dire, il diritto di accesso ai dati personali trattati che l’art. 7 del Codice Privacy riconosce all’interessato, nel caso di specie, sarebbe stato soddisfatto ponendo a disposizione del consumatore una trascrizione sommaria del contenuto della telefonata.

screen-capture-51

 

Secondo il Garante per la privacy, tuttavia

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è “dato personale” “qualunque informazione” relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, “dal punto di vista del formato dell’informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica” e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice (…)
RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, “oltre ogni ragionevole dubbio”, con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest’ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;

Il Garante ha, quindi, ordinato alla Telecom di porre a disposizione dell’interessato copia della registrazione telefonica pervenuta al proprio call center.

Al di là del merito della questione che mi sembra, francamente, risolta in modo ineccepibile dal Garante, lascia perplessi la prima risposta offerta dalla Telecom al consumatore secondo la quale alla soddisfazione della propria istanza di accesso alla registrazione avrebbero ostato “ragioni organizzative”.

Vien da chiedersi come siano, attualmente, conservate le registrazioni delle telefonate ai call center di Telecom Italia se, per quest’ultima, porne una copia a disposizione del richiedente è tanto complicato da rendere preferibile rischiare – come accaduto nel caso di specie – un procedimento dinanzi al Garante con conseguente provvedimento di condanna.

Letture: 18095 | Commenti: 2 |
Tweet

2 Commenti a “L’interessato ha diritto a ricevere copia della telefonata al call center”

  1. Giovanni Avallone scrive:
    Scritto il 25-6-2018 alle ore 11:33

    Buongiorno, ho letto attentamente quanto da voi specificato in relazione al comportamento “abituale” di Tim Telecom di non rilasciare copia della registrazione. E’ quanto successo anche a me, ma prevedendo tale comportamento ho provveduto di mia iniziativa a registrare la conversazione in occasione dell’attivazione. E’ un comportamento abituale di TIM che nonostante le condanne inflitte persiste senza alcun ritegno. Mi chiedo come sia possibile che, vista la presenza dell’autorità e le sanzioni plicate, persista in tali atteggiamenti?
    Ho in corso un ricorso contro TIM perché non riconosce l’ attivazione della promozione che secondo loro non era stata effettuata utilizzando il canale web e credo che la registrazione potrebbe sconfessarli totalmente. Ho maturato la convinzione che le sanzioni non preoccupino affatto i gestori, in quanto le recuperano con aumenti ingiustificati a danno dei consumatori.
    Distinti saluti.

  2. BestMargie scrive:
    Scritto il 2-8-2019 alle ore 20:29

    I have noticed you don’t monetize postilla.it, don’t waste your traffic, you can earn extra bucks every month with new
    monetization method. This is the best adsense alternative for any type of website
    (they approve all sites), for more info simply search in gooogle:
    murgrabia’s tools

Scrivi il tuo commento!

  • ADUC, AGCM, amministratori di sistema, calcio, cookies, corte europea, cyberspazio, dati personali, Decreto sviluppo, diritti sul web, diritto d'autore, diritto fondamentale, firma grafometrica tablet, forum anonimo, Garante privacy, google, grafometria, internet, IP, libertà di informazione, marchi, nuove tecnologie, P.A., pacchetto telecom, parola chiave, post, privacy, proprietà intellettuale, provider, pubblicità ingannevole, registrazione telefonata, responsabilità del provider, responsabilità ISP, sequestri, social network
  • HOME |
  • FISCO |
  • DIRITTO |
  • LAVORO |
  • IMPRESA |
  • SICUREZZA |
  • AMBIENTE
  • Chi è postilla |
  • I blogger |
  • Blog Policy |
  • Diventa Blogger |
  • Chi siamo |
  • Contatti |
  • Privacy |
  • Note Legali |
  • Policy cookie |
  • Pubblicità
 X 

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia